Art. 4
Titolo ICapo I

Art. 4

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In vigore dal 1 lug 1956
Le norme relative ai programmi degli esami, alla composizione delle Commissioni giudicatrici, alle modalità ed allo svolgimento delle prove, alla formazione delle graduatorie sono stabilite con regolamento per le diverse carriere. Nel bando di concorso per la carriera per l'Oriente, dovranno essere indicate le specializzazioni di volta in volta ammesse, nonché i posti riservati a ciascuna di esse, in relazione a quanto disposto dal successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;18#art-4