Titolo I›Capo I
Art. 3
3 / 29In vigore dal 1 lug 1956
Alle carriere indicate nel precedente articolo si accede mediante esame di concorso, a cui possono essere ammessi soltanto i cittadini italiani, i quali siano forniti dei seguenti requisiti:
a) età non minore di 21 anni nè maggiore di 30, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni per l'elevazione del limite massimo di età che, anche nel caso di cumulo di benefici, non può comunque superare 40 anni;
b) godimento dei diritti politici;
c) buona condotta;
d) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera cui il candidato aspira;
e) diploma di laurea; con norme regolamentari saranno indicati i titoli specifici di studio per l'ammissione alle singole carriere;
f) attitudine professionale da accertarsi mediante un colloquio vertente sui principali problemi internazionali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;18#art-3