Art. 26
Titolo III

Art. 26

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In vigore dal 1 lug 1956
Il personale della carriera diplomatica, il personale per i Servizi tecnici, il personale di gruppo A degli Uffici commerciali all'estero, dei commissari tecnici per l'Oriente e degli addetti stampa all'estero sono inquadrati nei ruoli delle carriere direttive, istituite per i medesimi servizi, secondo le modalità stabilite nel seguente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;18#art-26