Art. 25
Titolo III

Art. 25

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In vigore dal 1 lug 1956
Fino alla revisione prevista dall' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, rimangono in vigore i ruoli organici del personale disciplinato dal presente decreto con le modifiche derivanti dalle tabelle I II III IV e V a questo annesse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;18#art-25