Art. 23
Titolo II

Art. 23

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In vigore dal 1 lug 1956
Ai fini del trattamento di quiescenza è aumentato di quattro o sei dodicesimi il servizio prestato nelle residenze all'estero determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, con riguardo alla distanza dal territorio nazionale, ai disagi ed alle condizioni di clima o di vita che le residenze stesse presentano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;18#art-23