Titolo II
Art. 20
20 / 29In vigore dal 1 lug 1956
Per il personale dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri di grado non superiore a quello di consigliere di Ambasciata ed equiparati viene compilato ogni anno un rapporto per il servizio effettivamente prestato.
Il regolamento determina, in relazione alle speciali esigenze del servizio dell'Amministrazione degli affari esteri, le modalità per la compilazione del rapporto e per l'attribuzione del giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" e "insufficiente".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;18#art-20