Capo IV
Art. 16
16 / 29In vigore dal 1 lug 1956
Gli Ambasciatori, gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe, gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe e i consiglieri di Ambasciata possono, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando ciò sia richiesto dall'interesse del servizio.
Il periodo di tempo nel quale i medesimi possono rimanere in tale posizione non potrà eccedere i due anni. Trascorso questo periodo senza che si sia altrimenti disposto, il funzionario è collocato a riposo.
I funzionari a disposizione per motivi di servizio continuano a percepire lo stipendio e l'eventuale aggiunta di famiglia. Il loro numero non può essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;18#art-16