Capo III
Art. 14
14 / 29In vigore dal 1 lug 1956
Le promozioni nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono subordinate:
a) alla permanenza minima di tre anni nel grado, ad eccezione delle promozioni ad addetto per l'emigrazione di 2ª classe, ad addetto commerciale di 2ª classe e a secondo segretario per l'Oriente per le quali è richiesta una permanenza minima di quattro anni nel grado inferiore;
b) alla condizione che il funzionario non abbia riportato qualifiche inferiori a quella di distinto nel precedente triennio e di buono nei due anni anteriori a tale triennio.
Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel successivo , vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra i funzionari del grado inferiore delle carriere stesse che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;18#art-14