Art. 13
Capo III

Art. 13

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In vigore dal 1 lug 1956
Le promozioni al grado di consigliere di Legazione sono effettuate mediante concorso per titoli. Al concorso possono partecipare i primi segretari di Legazione che, oltre ai requisiti di promovibilità di cui al primo comma del precedente articolo, abbiano prestato servizio nella carriera per almeno dieci anni complessivi, compreso il servizio di volontariato, e che abbiano compiuto almeno due anni di servizio presso l'Amministrazione centrale, due nelle rappresentanze diplomatiche o presso organismi internazionali o in missione all'estero e due negli uffici consolari. Le norme relative alla composizione della Commissione giudicatrice, alle modalità e allo svolgimento del concorso, alla natura dei titoli, ai criteri per la valutazione dei titoli stessi e per la formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;18#art-13