Art. 12
Capo III

Art. 12

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In vigore dal 1 lug 1956
Le promozioni nella carriera diplomatico-consolare sono subordinate alla permanenza minima di due anni nel grado e alla condizione che il funzionario non abbia riportato qualifiche inferiori a quella di distinto nel precedente triennio e di buono nei due anni anteriori a tale triennio. Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel successivo , vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra i funzionari del grado inferiore che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;18#art-12