Art. 10
Capo II

Art. 10

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In vigore dal 1 lug 1956
La carriera per l'Oriente, pure essendo costituita da un unico ruolo, comprenderà funzionari specializzati in vari settori per l'Asia e per l'Africa, secondo quanto verrà determinato con norme regolamentari. I funzionari della carriera per l'Oriente possono essere incaricati nei paesi dell'Asia e dell'Africa di funzioni consolari sia di direzione che in sottordine.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;18#art-10