Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 19 gen 1956
Gli assegni personali, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell' del decreto Ministeriale 23 giugno 1952 richiamato nel precedente , che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di retribuzione, non vengono ridotti e riassorbiti in sede di prima applicazione del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;10#art-4