Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 24 dic 1955
Si considera come legname segato per lavori da bottaio, di cui alla voce 512-b della tariffa doganale quello che, oltre le caratteristiche stabilite alla nota generale 5-h) al capitolo XLIV della tariffa stessa, abbia almeno una delle due facce principali concava o convessa, purchè tale curvatura trasversale sia stata ottenuta con la sega cilindrica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-23;1280#art-5