Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 24 dic 1955
Il contingente annuo di tuzia (voce della tariffa doganale ex 981-b), ammesso in esenzione dal dazio se destinato ad essere impiegato nella produzione degli idrosolfiti, è elevato a 14.000 quintali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-23;1280#art-3