Art. 3
3 / 3In vigore dal 11 gen 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto a decorrere dal 1 luglio 1955.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 novembre 1955
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 163. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-25;1337#art-3