Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia
Art. 9
9 / 21Dichiarazioni doganali
In vigore dal 9 mar 1956
1. Ciascun pacco dovrà essere accompagnato da una o più dichiarazioni doganali debitamente integrate dal bollettino di spedizione, ove questo venga richiesto dal Paese di destinazione.
2. Le Amministrazioni si scambieranno informazioni sulla necessità di tali dichiarazioni doganali e dei bollettini di spedizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-11;1508#art-api-9