Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia
Art. 4
4 / 21Diritti territoriali e marittimi
In vigore dal 9 mar 1956
1. I diritti territoriali e marittimi relativi a ciascun Paese di origine, transito o destinazione saranno quelli stabiliti di volta in volta dalle parti contraenti.
2. L'Amministrazione di origine è tenuta a pagare a ciascuna delle Amministrazioni partecipanti al trasporto dei pacchi, inclusa quella di destinazione, tutti i diritti connessi al trasporto delle spedizioni, fatta eccezione per quelli riguardanti la spedizione di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-11;1508#art-api-4