Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia
Art. 19
19 / 21Corrispondenza fra le Amministrazioni
In vigore dal 9 mar 1956
Per le pratiche ordinarie relative alla preparazione, trasmissione, o correzione dei fogli di via che possono essere trattate per mezzo di bollettini di verificazione gli uffici di cambio serviranno da uffici di corrispondenza; le pratiche relative ai conti ed alle questioni più importanti saranno trattate invece dagli uffici centrali delle Amministrazioni contraenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-11;1508#art-api-19