Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia
Art. 15
15 / 21Deterioramento del contenuto
In vigore dal 9 mar 1956
Se si prevede il deterioramento o l'imminente putrefazione del contenuto di un pacco, questo potrà essere venduto immediatamente senza che di ciò venga dato avviso preventivo e senza formalità giudiziarie: il ricavato della vendita andrà a beneficio dell'avente diritto o verrà provveduto in altro modo conforme al regolamento del Paese di destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-11;1508#art-api-15