Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 28 ott 1955
La sottoscrizione dei motivi di impugnazione, trasmessi con il mezzo di raccomandata a termini del terzo capoverso dell'art. 201, può essere autenticata anche dal segretario del consiglio dell'ordine degli avvocati, presso il quale il difensore è iscritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-25;932#art-9