Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 28 ott 1955
La restituzione in termine ha per effetto la rinnovazione degli atti compiuti dopo il termine restituito. Se la restituzione è concessa dal giudice di primo grado, per decadenza verificatasi nell'istruzione, il giudice stesso provvede alla rinnovazione degli atti. La medesima disposizione si applica, se la restituzione è concessa dal giudice di appello per decadenza verificatasi nel giudizio di primo grado o nell'istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-25;932#art-8