Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 28 ott 1955
Il termine per ricorrere per cassazione contro il mandato o l'ordine di cattura o di arresto decorre dal giorno della consegna o della notificazione della copia del mandato o dell'ordine.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-25;932#art-10