Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 mar 1956
L'invenzione di cui al precedente deve essere tenuta segreta a norma dell'art. 41, primo comma, e dell'art. 61, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-18;1494#art-2