Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale
Art. 9
9 / 21In vigore dal 30 nov 1955
Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Governo della Regione siciliana, ed è composto, oltre che dal presidente:
da un rappresentante del Ministero dell'industria e dei commercio;
da tre rappresentanti del Governo regionale siciliano (per l'industria ed il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura, per il turismo);
da un rappresentante del comune di Messina;
da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Messina;
da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Messina;
da un rappresentante del Banco di Sicilia;
da un rappresentante dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Messina;
da un rappresentante dei soci benemeriti di cui al precedente .
Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-25;1038#art-sde-9