Art. 9
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale

Art. 9

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In vigore dal 30 nov 1955
Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Governo della Regione siciliana, ed è composto, oltre che dal presidente: da un rappresentante del Ministero dell'industria e dei commercio; da tre rappresentanti del Governo regionale siciliano (per l'industria ed il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura, per il turismo); da un rappresentante del comune di Messina; da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Messina; da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Messina; da un rappresentante del Banco di Sicilia; da un rappresentante dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Messina; da un rappresentante dei soci benemeriti di cui al precedente . Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-25;1038#art-sde-9