Art. 19
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale

Art. 19

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In vigore dal 30 nov 1955
Le eventuali eccedenze attive di ciascuno esercizio dell'Ente saranno devolute: a) per il 55% ad aumento del patrimonio; b) per il 45% alla costituzione della riserva.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-25;1038#art-sde-19