Art. 15
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale

Art. 15

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In vigore dal 30 nov 1955
Spetta alla Giunta esecutiva: a) di provvedere all'amministrazione dell'Ente e alla esecuzione dei deliberati del Consiglio di amministrazione; b) di adottare i provvedimenti di urgenza, salvo la ratifica da parte del Consiglio di amministrazione; c) di rendere il conto della gestione; d) di dare le direttive per la organizzazione della fiera; e) di deliberare sulle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio nell'interesse dell'Ente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-25;1038#art-sde-15