Art. 12
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale

Art. 12

12 / 21
In vigore dal 30 nov 1955
Il Consiglio di amministrazione si aduna, in seduta ordinaria, due volte l'anno; in via straordinaria può essere convocato per iniziativa del presidente o a richiesta della Giunta esecutiva o di almeno cinque dei suoi componenti. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta con l'intervento di almeno metà più uno dei suoi componenti, in prima convocazione, e di un terzo, in seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere indetta a distanza non minore di ventiquattro ore dalla data in cui avrebbe dovuto aver luogo la prima. Degli affari trattati e delle deliberazioni adottate nelle adunanze viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-25;1038#art-sde-12