Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale
Art. 12
12 / 21In vigore dal 30 nov 1955
Il Consiglio di amministrazione si aduna, in seduta ordinaria, due volte l'anno; in via straordinaria può essere convocato per iniziativa del presidente o a richiesta della Giunta esecutiva o di almeno cinque dei suoi componenti.
Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta con l'intervento di almeno metà più uno dei suoi componenti, in prima convocazione, e di un terzo, in seconda convocazione.
La seconda convocazione deve essere indetta a distanza non minore di ventiquattro ore dalla data in cui avrebbe dovuto aver luogo la prima.
Degli affari trattati e delle deliberazioni adottate nelle adunanze viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-25;1038#art-sde-12