Art. 11
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale

Art. 11

11 / 21
In vigore dal 30 nov 1955
Le deliberazioni concernenti l'organico, le norme di assunzione ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ente sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio. Copia delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione sulle materie suddette devono essere inviate per conoscenza all'Assessorato regionale siciliano dell'industria e del commercio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-25;1038#art-sde-11