Art. 9
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038

Art. 9

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In vigore dal 22 feb 1956
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e costituite: a) per i concorsi a posti della carriera amministrativa: di un consigliere di Stato, presidente; di due professori di Università o di Istituto universitario; del direttore generale dell'Istruzione universitaria o, in suo luogo, di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°. Di un direttore amministrativo di Università o Istituto universitario; b) per i concorsi a posti della carriera di ragioneria: di un consigliere della Corte dei conti, presidente; di un professore di Università o Istituto universitario; di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°; di un funzionario di gruppo A dei ruolo delle segreterie universitarie, di grado non inferiore al 7°; di un professore di ragioneria degli istituti tecnici commerciali governativi; c) per i concorsi a posti della carriera d'ordine: di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, presidente; di un funzionario di gruppo A del ruolo delle segreterie universitarie di grado non inferiore al 7°; di un professore degli istituti di istruzione media governativi. Le funzioni di segretario delle Commissioni giudicatrici saranno disimpegnate da un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 9°.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1460#art-rde-9