Art. 5
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038

Art. 5

5 / 24
In vigore dal 22 feb 1956
Coloro che intendono partecipare ai concorsi di cui ai precedenti articoli devono far pervenire al Ministero domanda in carta legale, entro il termine indicato dal relativo bando.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1460#art-rde-5