Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038
Art. 24
24 / 24In vigore dal 22 feb 1956
Il congedo ordinario, ai sensi del primo comma dell'art. 95 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, viene accordato dal rettore della Università o direttore dell'Istituto universitario, sentito il direttore amministrativo o chi ne fa le veci.
Il congedo può essere interrotto o revocato richiedendolo le esigenze dei servizi.
L'impiegato che ottenga un congedo deve dichiarare il suo recapito al rettore, avvertendolo altresì degli eventuali cambiamenti di dimora.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1460#art-rde-24