Art. 23
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038

Art. 23

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In vigore dal 22 feb 1956
La facoltà di infliggere la censure e la riduzione dello stipendio è data ai rettore delle Università o direttori degli Istituti universitari, sentito il direttore amministrativo o chi ne fa le veci. Dei provvedimenti adottati viene data immediata notizia al Ministero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1460#art-rde-23