Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038
Art. 23
23 / 24In vigore dal 22 feb 1956
La facoltà di infliggere la censure e la riduzione dello stipendio è data ai rettore delle Università o direttori degli Istituti universitari, sentito il direttore amministrativo o chi ne fa le veci.
Dei provvedimenti adottati viene data immediata notizia al Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1460#art-rde-23