Art. 22
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038

Art. 22

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In vigore dal 22 feb 1956
Per ciascun impiegato vanno compilate ogni anno, entro il mese di gennaio, le note di qualifica secondo i modelli stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel capo III del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Il direttore amministrativo è responsabile della tempestiva compilazione delle note e del loro invio al Ministero (Direzione generale Istruzione superiore), entro il termine anzidetto. Per tutti indistintamente gli impiegati di segreteria le note sono compilate e firmate dal direttore amministrativo e rivedute e firmate dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto universitario. In caso di mancanza od impedimento del direttore amministrativo titolare, le note vengono compilate direttamente dal rettore o direttore, dal quale, in ogni caso, sono da redigere quelle relative al direttore amministrativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1460#art-rde-22