Art. 19
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038

Art. 19

19 / 24
In vigore dal 22 feb 1956
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per merito distinto e per gli esami di idoneità al grado 8° della carriera amministrativa - gruppo A (segretario capo di 2ª classe) - ed al grado 9° della carriera di ragioneria - gruppo B (primo ragioniere) - sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e costituite: a) per i concorsi a posti della carriera amministrativa: di un consigliere di Stato, presidente; di due professori di Università o di Istituti universitari; del direttore generale dell'Istruzione universitaria o, in suo luogo, di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°. Di un direttore amministrativo di Università o Istituto universitario; b) per i concorsi a posti della carriera di ragioneria: di un consigliere della Corte dei conti, presidente; di un professore di Università o Istituto universitario; di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°; di un funzionario di gruppo A del ruolo delle segreterie universitarie di grado non inferiore al 7°; di un professore di ragioneria degli istituti tecnici commerciali. Per la scelta del temi, lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione delle graduatorie si osserveranno le disposizioni del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1460#art-rde-19