Art. 21
Regolamento corso triennale e perfezionamento per insegnamento del restauro

Art. 21

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In vigore dal 22 mar 1956
Qualora per giustificate necessità i turni di lavoro debbano esplicarsi fuori sede, le spese di viaggio, vitto e alloggio verranno rimborsate all'allievo, che ne faccia richiesta e che, a giudizio del direttore, abbia dato effettiva prestazione di lavoro utile. Tale rimborso dovrà essere contenuto nei limiti della spesa effettiva e, in ogni caso, non potrà superare la misura dell'indennità di missione stabilita per il personale salariato a seconda delle categorie e delle qualifiche di quest'ultimo. La relativa spesa verrà compresa nel conto delle spese sostenute per ogni restauro al quale, durante i turni di lavoro, gli allievi avranno partecipato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-16;1517#art-rct-21