Art. 11
Regolamento corso triennale e perfezionamento per insegnamento del restauro

Art. 11

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In vigore dal 22 mar 1956
Per il conferimento del diploma di idoneità all'esercizio della professione di restauratore, di cui all', primo comma, della legge 22 luglio 1939, n. 1240, costituiscono prova di esame tutte le materie il cui insegnamento è obbligatorio nel corso triennale a norma dell' della legge predetta, e secondo i programmi segnati nell'allegato B. Nella valutazione della prova di tecnica del restauro sarà tenuto conto del giudizio espresso dai restauratori che hanno svolto le esercitazioni pratiche di restauro per la chimica il candidato eseguirà anche una prova pratica di chimica analitica. Per il disegno e le tecniche di pittura e di scultura dovrà eseguirsi in sei ore di tempo un disegno al tratto che integri un dipinto mutilo o una scultura mutila. La votazione delle prove è espressa in decimi. Conseguono il diploma di idoneità i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva, data dalla somma aritmetica dei voti riportati in ciascuna prova, non inferiore a quarantadue settantesimi e la votazione di non meno di sei decimi in ciascuna prova.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-16;1517#art-rct-11