Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 nov 1955
Sono da considerarsi beni perduti o soggetti a perdita ai sensi degli della legge 29 ottobre 1954, n. 1050: a) i beni, diritti ed interessi italiani all'estero, confiscati, ritenuti o liquidati dagli Stati sul territorio dei quali si trovavano, per effetto dei Trattato di pace o in dipendenza di accordi stipulati tra l'Italia e gli Stati stessi, connessi col Trattato medesimo; b) i beni, diritti ed interessi che, ai sensi dell'articolo 74 del Trattato di pace, devono essere ceduti all'U.R.S.S. in conto riparazioni e cioè i beni, diritti ed interessi italiani situati in Bulgaria, Romania ed Ungheria, salve le eccezioni di cui al paragrafo 6 dell'art. 79 del Trattato di pace.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;946#art-2