Art. 6
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967Capo II

Art. 6

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In vigore dal 8 nov 1955
L'obbligo del versamento dei contributi di previdenza sussiste per tutta la durata del rapporto d'impiego di ciascun dirigente, anche se questi abbia superato il 65° anno di età, se uomo, o il 60° se donna, e, comunque, per tutti i periodi in cui l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione intera o parziale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-6