Art. 49
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967Capo V

Art. 49

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In vigore dal 8 nov 1955
Per il periodo anteriore all'entrata in vigore delle presenti norme, gli interessi relativi ai conti individuali precostituiti sono riconosciuti nella misura già accreditata o addebitata ai conti medesimi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-49