Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967›Capo V
Art. 48
48 / 51In vigore dal 8 nov 1955
I dirigenti appartenenti a particolari settori per i quali disposizioni di legge stabiliscono l'obbligo di iscrizione a speciali fondi previdenziali, e le cui aziende abbiano versato all'Istituto il residuo risultante dalla differenza tra i contributi, dovuti all'Istituto stesso e quelli dovuti al Fondo speciale di previdenza possono, per il periodo compreso tra il 1° luglio 1937 e la data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, conguagliare tale differenza maggiorata degli interessi composti al tasso del 5% previa determinazione di essa da parte dell'Istituto sulla base degli elementi in suo possesso e degli altri eventualmente forniti dalle aziende.
Anche per i periodi scoperti da versamento per dimostrata mancanza di residuo, può essere applicato il disposto del precedente comma Per esercitare la facoltà di cui al primo comma del presente articolo, il dirigente deve, entro un anno dalla pubblicazione delle presenti norme, presentare domanda all'Istituto per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-48