Art. 47
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967Capo V

Art. 47

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In vigore dal 8 nov 1955
I versamenti volontari effettuati in aggiunta a quelli obbligatori e accreditati al conto di previdenza del dirigente anteriormente alla data di entrata in vigore delle presenti norme nonché il saldo dei conti di previdenza libera che risultino accesi a tale data non sono considerati validi ai fini del computo dell'anzianità contributiva. Gli importi relativi possono essere destinati quindi o alla compensazione di premi per polizze di assicurazione addebitati, anteriormente alla data di applicazione delle presenti norme, al conto previdenziale del dirigente, oppure a scomputo di anticipazioni accordate all'interessato; in caso diverso sono rimborsati al dirigente, previa comunicazione all'azienda qualora da questa effettuati, con la maggiorazione degli interessi composti nella misura del 2% annuo. Ove il dirigente non renda nota, entro un anno dalla data di pubblicazione delle presenti norme la destinazione prescelta, si intende adottata quella della restituzione all'interessato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-47