Art. 46
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967Capo V

Art. 46

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In vigore dal 8 nov 1955
Entro un anno dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle presenti norme è data facoltà ai dirigenti iscritti al momento della entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, di riscattare i periodi di lavoro con qualifica di dirigente compresi tra il 1° luglio 1937 ed il 15 gennaio 1954 per i quali non sussisteva l'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o altre forme di previdenza stabilite per legge. Per ogni anno da riscattare deve essere corrisposta una somma pari all'ultima contribuzione annua, comprensiva anche della quota già a carico dell'azienda, precedente alla data in cui viene esercitata la relativa facoltà e comunque in misura non inferiore al minimo vigente nell'anno in cui si effettua l'operazione.
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