Art. 41
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967Capo V

Art. 41

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In vigore dal 8 nov 1955
Dalla data di applicazione delle presenti norme non è più ammessa la concessione di anticipazioni sugli accantonamenti di previdenza degli iscritti, nè l'assunzione in gestione di polizze di assicurazione con premi da pagarsi mediante corrispondenti prelievi dal conto previdenziale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-41