Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967›Capo V
Art. 34
34 / 51In vigore dal 8 nov 1955
I dirigenti appartenenti prima del 15 gennaio 1954 a Casse, fondi e gestioni aziendali o interaziendali di previdenza già riconosciute in base al contratto collettivo 31 luglio 1938, le quali non presentino domanda a termini del precedente , debbono, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, essere iscritti a cura delle Casse stesse, all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali con il conseguente riconoscimento dell'anzianità contributiva corrispondente ai periodi di iscrizione alle predette Casse con qualifica di dirigenti e maturati posteriormente al 1° luglio 1937 fino alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, previo versamento del contributi, computati sulle retribuzioni percepite nei periodi stessi in base alle aliquote e nei limiti dei corrispondenti massimali con la maggiorazione degli interessi composti in ragione del 5%, fermo restando quanto disposto dall'.
Il riconoscimento da parte dell'Istituto delle anzianità contributive pregresse è subordinato alla documentazione del possesso dei requisiti indicati al comma precedente salvo eventuali accertamenti da effettuarsi tramite gli organi competenti e comporta per i dirigenti trasferiti eguaglianza di diritti a tutti gli effetti con gli iscritti all'Istituto aventi la stessa anzianità contributiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-34