Art. 3
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967Capo I

Art. 3

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In vigore dal 8 nov 1955
Le aziende devono comunicare all'Istituto i nominativi dei dirigenti da esse occupati, indicando la classe della retribuzione individuale e tutte le altre notizie richieste dall'Istituto per l'iscrizione dei dirigenti e per l'accertamento dei contributi. Le aziende devono inoltre comunicare all'Istituto ogni variazione nei dati contenuti nella notifica iniziale. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte all'Istituto in duplice copia non oltre quindici giorni dall'assunzione del dirigente e dal verificarsi delle variazioni.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-3