Art. 29
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967Capo IV

Art. 29

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In vigore dal 8 nov 1955
Le rate di pensione già liquidata non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-29