Art. 28
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967Capo IV

Art. 28

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In vigore dal 8 nov 1955
I rapporti finanziari eventualmente insorgenti tra l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ed altri Enti previdenziali saranno regolati da apposite convenzioni che saranno sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-28