Art. 23
23 / 25In vigore dal 28 ago 1955
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale indicato allo del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, il cui trattamento economico, a titolo di stipendio, paga o retribuzione, indennità di carovita, premio giornaliero di presenza, assegno integrativo e tredicesima mensilità, sia commisurato al trattamento previsto, per gli stessi titoli, per il personale di ruolo contemplato dalle tabelle allegate al presente decreto Per gli altri personali contemplati nel citato del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, l'attribuzione dell'assegno integrativo mensile netto previsto dai provvedimenti legislativi delegati emanati o da emanare in applicazione dello stesso articolo è prorogata fino alla, emanazione nelle stesse forme del presente decreto, di successivi provvedimenti che disciplinino il trattamento spettante agli stessi personali dal 1 luglio 1955.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;767#art-23