Capo I
Art. 9
9 / 20In vigore dal 13 ago 1955
Gli ufficiali giudiziari devono eseguire d'urgenza la notificazione prevista nell'art. 199-bis del codice di procedura penale e restituire senza ritardo gli atti relativi al cancelliere richiedente.
Se l'ufficiale giudiziario ritarda la notificazione o la restituzione, ovvero non la esegue regolarmente, il cancelliere ne riferisce al magistrato investito del potere di sorveglianza per gli opportuni provvedimenti disciplinari, senza pregiudizio delle sanzioni penali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;666#art-9