Art. 7
Capo I

Art. 7

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In vigore dal 13 ago 1955
Per gli avvisi e le comunicazioni che secondo le disposizioni del codice di procedura penale devono aver luogo per mezzo della posta si provvede a norma dell'art. 137, prima parte, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;666#art-7